IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile del lavoro
 promossa dall'I.N.P.S. rappresentato  e  difeso  dall'avv.  F.  Borla
 contro Dell'Aglio Luigia rappresentata e difesa dall'avv. R. Marengo.
    Osserva  il  collegio  che il divieto di plurima integrabilita' al
 trattamento minimo su trattamenti pensionistici coesistenti e'  stato
 dichiarato  incostituzionale  per qualunque riflesso residuo da Corte
 costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, soltanto con  riferimento  al
 disposto  dell'art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 12 agosto
 1962, n. 1338, e quindi esclusivamente  nell'ambito  dell'a.g.o.  per
 l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
 dipendenti; che la giurisprudenza (cfr. Cass.  13  gennaio  1987,  n.
 166) esclude che sia consentita l'applicazione estensiva od analogica
 delle  pronunce  di  incostituzionalita'; che nella specie si pone la
 questione della contemporanea integrazione al minimo di  pensione  di
 riversibilita'  a  carico della gestione speciale dell'I.N.P.S. per i
 commercianti (SO/COM) e di analoga pensione erogata  dallo  Stato,  a
 cui  e' ostativo il disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge
 22 luglio 1966, n. 613;
 che tale restrizione residua all'applicabilita' d'un principio  ormai
 (e  fino  all'entrata  in  vigore  dell'art. 6 del d.l. 12 settembre
 1983,  n.  463,  convertito  in  legge  11  novembre  1983,  n.  683)
 introdotto   nell'ordinamento   come   generalissimo   dal  reiterato
 intervento della Corte costituzionale, anche per  questa  particolare
 previdenza  (cfr.  Corte  costituzionale  18  febbraio 1988, n. 184 e
 Corte costituzionale 13 dicembre 1988, n. 1086), appare,  secondo  la
 testuale    affermazione    della    stessa   Corte   costituzionale,
 manifestamente   incompatabile   con   il   principio   generale   di
 uguaglianza;   che  pertanto  risulta  non  manifestamente  infondata
 l'eccezione di illegittimita' costituzionale della citata norma della
 legge n. 613/1966 per contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,
 mentre  la  rilevanza  di  tale  questione  e'  in re ipsa, ponendosi
 l'accoglimento  della  stessa  come  condizione indispensabile per il
 riconoscimento  della  pretesa  azionata  in  causa   e   contrastata
 dall'I.N.P.S.