IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile del lavoro promossa dall'I.N.P.S. rappresentato e difeso dall'avv. F. Borla contro Dell'Aglio Luigia rappresentata e difesa dall'avv. R. Marengo. Osserva il collegio che il divieto di plurima integrabilita' al trattamento minimo su trattamenti pensionistici coesistenti e' stato dichiarato incostituzionale per qualunque riflesso residuo da Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, soltanto con riferimento al disposto dell'art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e quindi esclusivamente nell'ambito dell'a.g.o. per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; che la giurisprudenza (cfr. Cass. 13 gennaio 1987, n. 166) esclude che sia consentita l'applicazione estensiva od analogica delle pronunce di incostituzionalita'; che nella specie si pone la questione della contemporanea integrazione al minimo di pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale dell'I.N.P.S. per i commercianti (SO/COM) e di analoga pensione erogata dallo Stato, a cui e' ostativo il disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613; che tale restrizione residua all'applicabilita' d'un principio ormai (e fino all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 683) introdotto nell'ordinamento come generalissimo dal reiterato intervento della Corte costituzionale, anche per questa particolare previdenza (cfr. Corte costituzionale 18 febbraio 1988, n. 184 e Corte costituzionale 13 dicembre 1988, n. 1086), appare, secondo la testuale affermazione della stessa Corte costituzionale, manifestamente incompatabile con il principio generale di uguaglianza; che pertanto risulta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale della citata norma della legge n. 613/1966 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, mentre la rilevanza di tale questione e' in re ipsa, ponendosi l'accoglimento della stessa come condizione indispensabile per il riconoscimento della pretesa azionata in causa e contrastata dall'I.N.P.S.